Art. 2
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 2

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In vigore dal 3 nov 1964
Al mantenimento dell'Università contribuiscono: a) Il Consorzio universitario aquilano; b) altri eventuali sovventori. Al mantenimento stesso sono altresì devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e sopratasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti ed i contributi di segreteria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-2