Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 1
In vigore dal 8 mar 1975
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Il consiglio di amministrazione si compone:
a) del rettore, che lo presiede;
b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna facoltà, designato collegialmente dai presidi della facoltà;
c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra le persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le università e gli istituti superiori;
d) di un rappresentante del consorzio universitario aquilano;
e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila;
f) del direttore amministrativo.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico.
I suoi componenti possono essere confermati.
Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-1