Art. 1
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 1

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In vigore dal 8 mar 1975
. Il consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore, che lo presiede; b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna facoltà, designato collegialmente dai presidi della facoltà; c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra le persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le università e gli istituti superiori; d) di un rappresentante del consorzio universitario aquilano; e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila; f) del direttore amministrativo. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati. Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-1