Art. 20

In vigore dal 5 ago 1964
Per il personale inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle, ai sensi dell', lettera b), del presente decreto, è valutato, ai fini di carriera, il servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva dell'Ispettorato stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-20

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