Art. 19
In vigore dal 5 ago 1964
Il personale non di ruolo del Ministero della, difesa Aeronautica, in servizio alla data, di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici è trasferito, a domanda, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.
Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'.
Il trasferimento del personale di cui al presente articolo avverrà mediante decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto col Ministro per la difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-19