Art. 23

In vigore dal 5 ago 1964
Nella prima applicazione del presente decreto, i direttori di aeroporto appartenenti al ruolo organico presso il Ministero della difesa-Aeronautica saranno inquadrati, a domanda, nel ruolo organico di cui alla tabella VI allegata, nella qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio posseduto nel ruolo di provenienza. Gli impiegati di cui al precedente comma, che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestano la qualifica di vice-direttore, sono inquadrati nella qualifica iniziale della predetta tabella. I direttori di aeroporto del relativo ruolo aggiunto del Ministero della difesa-Aeronautica potranno essere inquadrati nel ruolo organico di cui alla tabella precitata, in base al coefficiente di stipendio posseduto e per non più di due quinti dei posti disponibili dopo effettuati gli inquadramenti di cui al primo comma, previo esito favorevole di un esame speciale consistente in un colloquio sui servizi di istituito. Per la presentazione della domanda di cui al primo comma, si applicano le disposizioni dell'.
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