Art. 12

In vigore dal 5 ago 1964
La domanda intesa ad ottenere il trasferimento di cui alla lettera a) dell'articolo precedente dovrà essere redatta in carta legale, indirizzata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - ed essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, ovvero trasmessa al predetto Ispettorato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il trasferimento nel ruoli organici nelle carriere e qualifiche previste dalle tabelle allegate al presente decreto, sarà disposto con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per la difesa. Gli impiegati trasferiti nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianità nelle rispettive qualifiche e la relativa posizione di ruolo posseduta all'atto del loro trasferimento dai ruoli del Ministero della difesa Aeronautica a quelli del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-12

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