Art. 11
In vigore dal 5 ago 1964
La prima formazione dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse avverrà mediante:
a) trasferimento, a domanda, nei ruoli e nelle qualifiche corrispondenti in base all'annessa tabella XIII di equiparazione del personale civile dei ruoli organici del Ministero della difesa Aeronautica;
b) concorsi per titoli riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e, per titoli e per esame speciale, riservati agli ufficiali in ausiliaria e della riserva;
c) concorsi, per titoli e per esame speciale, riservati al personale dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica.
Tali concorsi saranno espletati dopo il trasferimento, nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, del personale di cui al punto a).
I posti disponibili dopo i trasferimenti predetti, verranno messi a concorso nella misura di non più di due quinti per il personale militare partecipante ai due predetti concorsi e di non più di due quinti per il personale dei ruoli aggiunti del Ministero della difesa Aeronautica, partecipante ai concorsi di cui alla lettera c).
I concorsi riservati al personale militare, potranno concernere le qualifiche corrispondenti ai gradi rivestiti alla data di scadenza di ciascun bando di concorso, secondo l'assimilazione di cui all'annessa tabella XIV.
I concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti non potranno concernere qualifiche rispettivamente superiori ad ispettore di prima classe od equiparata per la carriera direttiva ed a segretario od equiparato per la carriera di concetto.
I trasferimenti ed i concorsi di cui al presente articolo sono riservati al personale in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo presso i relativi organi periferici, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-11