Art. 9

In vigore dal 5 ago 1964
Nei bandi di concorso, viene determinata la ripartizione dei posti fra candidati in possesso dei titoli di studio e delle specializzazioni richiesti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo