Art. 4
In vigore dal 5 ago 1964
L'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva ha luogo mediante pubblico concorso per esami, eccetto che per quelle dei ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza, al volo per i quali ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.
L'accesso alla carriera ausiliaria ha luogo mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-4