Art. 5
In vigore dal 5 ago 1964
Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera direttiva, gli aspiranti devono aver conseguito, presso una Università od Istituto superiore dello Stato, il diploma di laurea.
Il tipo di laurea e le relative specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
Per un periodo di cinque anni, dall'entrata in vigore del presente decreto, ai concorsi per l'accesso nei ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo, sono ammessi gli aspiranti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore e siano in possesso dei seguenti requisiti a) per il ruolo degli ispettori di volo:
1) ufficiale dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che abbia conseguito almeno il grado di capitano e sia in possesso del brevetto di pilota civile di terzo grado;
2) pilota civile in possesso del brevetto di terzo grado.
Tutti gli aspiranti devono possedere i requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista di prima classe di cui all'Annesso primo, quarta edizione e successivi emendamenti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed aver effettuato almeno mille ore di volo complessive. Si può prescindere dal possesso di tali requisiti per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141.
I vincitori dei concorsi dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso in Italia o all'estero su indicazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e superarne i relativi esami finali.
Nel caso di esito negativo di tale corso, resta in facoltà dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto d'impiego con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego, sarà corrisposta una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.
Dal corso di cui ai precedenti commi, possono essere dispensati, con giudizio motivato dell'Amministrazione, i vincitori di concorso abilitati all'esercizio delle funzioni di pilota di linea, ai sensi del citato Annesso alla Convenzione di Chicago;
a) per il ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo:
1) ufficiale dell'Arma, aeronautica ruolo naviganti e ruolo servizi o del Genio aeronautico ruolo ingegneri o ruolo fisici e ruolo assistenti tecnici col grado di tenente o superiore;
2) dipendente civile in servizio presso il Ministero della difesa Aeronautica.
Gli aspiranti appartenenti alle predette categorie devono aver frequentato e superato il corso per dirigente delle telecomunicazioni o quello per controllore della circolazione aerea, indetto dal Ministero della difesa Aeronautica, ed avere esercitato lodevolmente le relative mansioni per un periodo di non meno di cinque anni. Si può prescindere dal possesso di tali requisiti per il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla, data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, che abbia esercitato lodevolmente le mansioni specifiche del settore dell'assistenza al volo e del controllo della circolazione aerea.
Sono ammessi ai concorsi anche gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera b), che abbiano frequentato e superato corsi similari all'estero, purchè la frequenza e l'esito del corso siano certificati dal Ministero della difesa Aeronautica o dall'Autorità consolare italiana all'estero;
3) piloti civili in possesso del brevetto di terzo grado, purchè forniti dei requisiti professionali per lo esercizio delle attribuzioni di pilota professionista, di cui al citato Annesso primo.
I vincitori di concorsi appartenenti alla categoria di cui al punto 3) della presente lettera b) dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso in Italia o all'estero su indicazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e superare i relativi esami finali.
Nel caso di esito negativo di tale corso, resta in facoltà dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto d'impiego con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego, sarà corrisposta una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.
Nella prima, attuazione dei ruoli, possono essere banditi concorsi per non più di metà dei posti disponibili anche per la qualifica di ispettore di prima classe cui sono ammessi gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti nei numeri 1) e 3) della lettera b).
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-5