Art. 17
In vigore dal 5 ago 1964
Nei posti disponibili nel ruolo organico delle carriere esecutiva ed ausiliaria, rispettivamente fino alle qualifiche di archivista ed equiparata e di usciere capo, è inquadrato il personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa-Aeronautica, in basi ad una graduatoria formata dalla Commissione di cui all'articolo precedente.
Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-17