Art. 21
In vigore dal 5 ago 1964
Il personale dei ruoli dell'ispettorato generale dell'aviazione civile beneficerà per una sola volta per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà e comunque per non oltre trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori al biennio.
Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni di cui agli articoli 167 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti negli articoli medesimi.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicheranno per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-21