Art. 4
In vigore dal 17 dic 1964
Agli incarichi di insegnamento del suddetto corso di laurea sarà provveduto con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni, nell'ambito degli incarichi conferibili con i fondi di bilancio all'uopo autorizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-22;1236#art-4