Art. 2

In vigore dal 17 dic 1964
All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la "laurea in Lingue e letterature orientali". La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia rilascia, oltre la laurea in Lingue e letterature straniere, anche la laurea in Lingue e letterature orientali. Dopo la tabella IX, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, assumendo il numero IX-bis, la tabella annessa al presente decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-22;1236#art-2

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