Art. 1

In vigore dal 17 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1092, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 giugno 1954, n. 360; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le proposte anzidette; Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . A decorrere dall'anno accademico 1964-65 è istituito presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, il corso di laurea in Lingue e letterature orientali. I titoli di ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-22;1236#art-1

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