Art. 3

In vigore dal 17 dic 1964
Con provvedimento da emanare ai sensi dell'art. 63 del testo unico 31 agosto 1963, n. 1592, saranno approvate le convenzioni stipulate tra l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia ed il Comune e l'Amministrazione provinciale di Venezia per la istituzione e finanziamento di due posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti orientalistici del corso di laurea in Lingue e letterature orientali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-22;1236#art-3

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