Art. 5

In vigore dal 17 dic 1964
Lo statuto dell'Istituto anzidetto è modificato nel senso che dopo l'art. 19 è inserito un nuovo articolo che assume il n. 20, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, contenente l'ordinamento del corso di laurea in Lingue e letterature orientali, conformemente a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1964 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 102. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-22;1236#art-5

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