Art. 5
In vigore dal 17 dic 1964
Lo statuto dell'Istituto anzidetto è modificato nel senso che dopo l'art. 19 è inserito un nuovo articolo che assume il n. 20, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, contenente l'ordinamento del corso di laurea in Lingue e letterature orientali, conformemente a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1964
SEGNI
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 102. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-22;1236#art-5