Art. 4
4 / 5In vigore dal 17 dic 1964
Agli incarichi di insegnamento del suddetto corso di laurea sarà provveduto con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni, nell'ambito degli incarichi conferibili con i fondi di bilancio all'uopo autorizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-22;1236#art-4