Art. 8

In vigore dal 28 lug 1964
Per le modalità di espletamento dei concorsi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 5, e nel relativo regolamento di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo