Art. 7

In vigore dal 28 lug 1964
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente regolamento sono nominate dal rettore sui proposta del Consiglio di Facoltà. Esse sono composte: a) dal direttore dell'Istituto cui è assegnato il posto, che la presiede; b) da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame; c) da un assistente ordinario abilitato alla libera docenza in materia attinente alle prove di esame o, in sua mancanza da un terzo professore. Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuni candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso. In caso di incompatibilità tira il direttore dell'Istituto e alcuni dei candidati la presidenza della Commissione sarà affidata al preside della Facoltà, ovvero ad altro professore di runolo della Facoltà medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-7

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