Art. 6
In vigore dal 28 lug 1964
Le prove di esame dei concorsi di cui ai precedenti comprendono:
a) due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta;
b) una prova orale.
Tali prove verteranno su temi propri di disciplina che i interessano il servizio che, il tecnico sarà chiamato a svolgere nell'Istituto.
Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista dal bando e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.
Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-6