Art. 6

In vigore dal 28 lug 1964
Le prove di esame dei concorsi di cui ai precedenti comprendono: a) due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta; b) una prova orale. Tali prove verteranno su temi propri di disciplina che i interessano il servizio che, il tecnico sarà chiamato a svolgere nell'Istituto. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista dal bando e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove. Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-6

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