Art. 3

In vigore dal 28 lug 1964
Le prove di esame dei concorsi di cui ai precedenti articoli comprendono: a) tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta; b) una prova orale. Tali prove verteranno su temi propri di discipline che interessano il servizio che il tecnico dovrà svolgere nell'Istituto. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due lingue straniere previste dal bando e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove. Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25%, del totale dei punti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-3

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