Art. 2

In vigore dal 28 lug 1964
Sono lauree valide per l'ammissione ai concorsi per ciascun posto di ruolo di tecnico laureato quelle rilasciate dalle Facoltà o Scuole cui appartiene il posto. In rapporto a particolari esigenze di servizi da svolgere presso l'Istituto sono, invece, valide, ai fini della partecipazione ai relativi concorsi, lauree rilasciate da altre Facoltà e che abbiano specifica attinenza a tali esigenze. Allorquando ricorrano le sopraindicate circostanze, alla indicazione delle lauree valide si provvede per singoli posti, con apposite determinazioni da adottare, su proposta del direttore dell'Istituto, con motivata deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola, soggetta all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-2

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