Art. 9

In vigore dal 28 lug 1964
Per quanto riguarda i concorsi previsti dalla disposizione transitoria di cui all'art. 17 della legge e 3 novembre 1961, n. 1255, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti . Gli esami consisteranno in due prove pratiche sulle discipline attinenti al posto messo a concorso. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza, di una o più lingue straniere, da accertarsi mediante traduzione di testi tecnici. È fatta peraltro, salva la preferenza prevista dall'art. 17, secondo comma, della sopra citata legge 3 novembre 1961, n. 1255. Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 30% del totale dei punti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1964 MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 102. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo