Art. 9
9 / 9In vigore dal 28 lug 1964
Per quanto riguarda i concorsi previsti dalla disposizione transitoria di cui all'art. 17 della legge e 3 novembre 1961, n. 1255, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti .
Gli esami consisteranno in due prove pratiche sulle discipline attinenti al posto messo a concorso.
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza, di una o più lingue straniere, da accertarsi mediante traduzione di testi tecnici.
È fatta peraltro, salva la preferenza prevista dall'art. 17, secondo comma, della sopra citata legge 3 novembre 1961, n. 1255.
Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 30% del totale dei punti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1964
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 102. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-9