Art. 8
8 / 9In vigore dal 28 lug 1964
Per le modalità di espletamento dei concorsi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 5, e nel relativo regolamento di esecuzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-8