Art. 8
In vigore dal 31 lug 1964
Il conto consuntivo dei Centri provinciali è presentato al Centro nazionale per essere approvato dal Consiglio di amministrazione, entro due mesi dalla chiusura dello esercizio finanziario. Il conto consuntivo del Centro nazionale deliberato dal Consiglio di amministrazione, corredato dalla relazione del presidente e di quella del Collegio dei revisori è presentato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede sentito il Ministero del tesoro.
La relazione del presidente e quella del Collegio dei revisori comprendono notizie sui conti consuntivi dei Centri provinciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-8