Art. 5
In vigore dal 31 lug 1964
Il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi delibera:
1) sulle direttive che regolano il funzionamento del Centro in relazione alle sue finalità e dispone le norme regolamentari che devono essere osservate dai Centri provinciali nella loro attività, in quanto Organi periferici del Centro nazionale;
2) sul bilancio preventivo e relative variazioni, sul conto consuntivo è da presentare al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione;
3) sull'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dei Centri provinciali;
4) sui contratti di acquisto e di alienazione dei beni mobili o immobili, sia che questi siano effettuati dal Centro nazionale, sia che questi siano effettuati dai Centri provinciali;
5) sull'accettazione di contributi, sussidi, lasciti o donazioni al Centro nazionale o ai Centri provinciali;
6) sulle erogazioni o conduzioni direttamente assunte dal Centro nazionale;
7) su ogni atto o provvedimento che comunque importi trasformazione o diminuzione di patrimonio;
8) sui provvedimenti relativi al servizio di riscossione o tesoreria;
9) sulle autorizzazioni a stare in giudizio;
10) sulle istituzioni dei Centri provinciali per i sussidi audiovisivi;
11) su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Ente.
Le deliberazioni concernenti alienazione di beni patrimoniali da reddito devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del tesoro.
Il Consiglio di amministrazione inoltre:
a) conferisce su proposta dei provveditori agli studi l'incarico di direttore dei Centri provinciali;
b) approva l'inventario del patrimonio dell'Ente e l'inventario del patrimonio della soppressa cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ai sensi dello della legge 12 ottobre 1956, n. 1212;
c) approva l'inventario delle attività dei Centri provinciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-5