Art. 5

In vigore dal 31 lug 1964
Il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi delibera: 1) sulle direttive che regolano il funzionamento del Centro in relazione alle sue finalità e dispone le norme regolamentari che devono essere osservate dai Centri provinciali nella loro attività, in quanto Organi periferici del Centro nazionale; 2) sul bilancio preventivo e relative variazioni, sul conto consuntivo è da presentare al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione; 3) sull'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dei Centri provinciali; 4) sui contratti di acquisto e di alienazione dei beni mobili o immobili, sia che questi siano effettuati dal Centro nazionale, sia che questi siano effettuati dai Centri provinciali; 5) sull'accettazione di contributi, sussidi, lasciti o donazioni al Centro nazionale o ai Centri provinciali; 6) sulle erogazioni o conduzioni direttamente assunte dal Centro nazionale; 7) su ogni atto o provvedimento che comunque importi trasformazione o diminuzione di patrimonio; 8) sui provvedimenti relativi al servizio di riscossione o tesoreria; 9) sulle autorizzazioni a stare in giudizio; 10) sulle istituzioni dei Centri provinciali per i sussidi audiovisivi; 11) su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Ente. Le deliberazioni concernenti alienazione di beni patrimoniali da reddito devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del tesoro. Il Consiglio di amministrazione inoltre: a) conferisce su proposta dei provveditori agli studi l'incarico di direttore dei Centri provinciali; b) approva l'inventario del patrimonio dell'Ente e l'inventario del patrimonio della soppressa cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ai sensi dello della legge 12 ottobre 1956, n. 1212; c) approva l'inventario delle attività dei Centri provinciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-5

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