Art. 10
In vigore dal 31 lug 1964
Il direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi:
a) sovraintende ai servizi dell'Ente, coordinandone l'attività per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali secondo le direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici;
b) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) provvede alla gestione dei fondi in conformità del bilancio preventivo;
d) sovraintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabilità, alla cassa e in genere a tutto quanto riguarda l'attività dell'Ente;
e) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione le proposte dei provveditori agli studi per l'istituzione dei Centri provinciali;
f) propone al Consiglio di amministrazione le nomine dei dirigenti dei servizi centrali e l'eventuale costituzione delle Commissioni di studio e tecniche;
g) vigila sul funzionamento dei Centri provinciali secondo le direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione;
h) sottopone alla delibera del Consiglio di amministrazione le proposte dei provveditori agli studi per lo incarico di direttore dei Centri provinciali;
i) esercita ogni altra funzione che gli venga delega dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-10