Art. 12
In vigore dal 31 lug 1964
I Centri provinciali per i sussidi audiovisivi sono istituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del provveditore agli studi.
La direzione del Centro provinciale per i sussidi audiovisivi è conferita per incarico ad un preside o insegnante di ruolo delle scuole secondarie. L'incarico ha durata annuale e può essere confermato.
Il direttore del Centro provinciale per i sussidi audiovisivi esercita in campo provinciale e in quanto possibili le stesse funzioni del direttore del Centro nazionale previsto dal precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-12