Art. 17

In vigore dal 31 lug 1964
Il Ministro per la pubblica istruzione dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, il comando per un triennio presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi del preside o professore primo classificato nella graduatoria di merito del concorso di cui ai precedenti articoli, affidandogli le funzioni di direttore del Centro stesso. La spesa per il trattamento economico spettante al preside o professore di cui al precedente comma, è a carico dell'Ente con le modalità stabilite dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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