Art. 15
In vigore dal 31 lug 1964
Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente , redatto su carte da bollo legate, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Gabinetto del Ministro) entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli aspiranti al concorso debbono indicare nella domanda l'Istituto dove prestano effettivo servizio ed il preciso recapito per le eventuali comunicazioni relative al concorso stesso.
Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dello stato di servizio rilasciato dagli organi competenti;
b) titoli di studio in originale o in copia notarile;
c) attestazione, su carta da bollo, rilasciata dalle competenti Direzioni generali del Ministero, in data noti anteriore a quella del decreto che indice il concorso, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio e non sottoposto a procedimento penale o disciplinare;
d) curriculum documentato sull'attività o carriera didattica, in tre esemplari;
e) ogni altro titolo o documento che l'aspirante intenda presentare e che ritenga utile agli effetti del concorso e particolarmente ai fini della valutazione di merito in relazione al disposto di cui alla lettera b) del precedente articolo.
Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli aspiranti devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, allegandone un elenco in triplice copia.
Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettati manoscritti, dattiloscritti o bozze di stampa.
I titoli, i documenti, le pubblicazioni che pervengono dopo il termine stabilito nel primo comma del presente articolo non possono essere presi in considerazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-15