Art. 7
In vigore dal 31 lug 1964
L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e dei Centri provinciali coincidono con l'inizio ed il termine dello esercizio finanziario statale.
I Centri provinciali traggono i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività da contributi locali e ove si renda necessario dal contributo del C.N.S.A. nei limiti delle possibilità stabilite dal bilancio del Centro medesimo.
Il bilancio preventivo dei Centri provinciali è presentato al Centro nazionale per essere approvato dal Consiglio di amministrazione almeno tre mesi prima dello inizio dell'esercizio, e deve essere allegato al bilancio preventivo del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi per il necessario controllo.
Il bilancio preventivo del Centro nazionale deliberate dal Consiglio di amministrazione, corredato dalla relazione del presidente e del Collegio dei revisori, è presentato almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario per approvazione al Ministero della pubblica istruzione che vi provvede sentito il Ministero del tesoro.
La relazione del presidente e quella del Collegio dei revisori comprendono notizie sui bilanci dei Centri provinciali. Qualora il bilancio non sia stato approvato prima che inizi il nuovo esercizio, la gestione ha luogo sulla base degli stanziamenti del preventivo stesso, nei limiti del dodicesimo dell'importo degli stanziamenti.
Analogamente qualora il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale non abbia approvato il bilancio preventivo del Centro provinciale prima che inizi il nuovo esercizio finanziario, la gestione ha luogo sulla base del bilancio preventivo nei limiti del dodicesimo degli stanziamenti.
Le gestioni provvisorie di cui ai commi che precedono non possono avere durata superiore a tre mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-7