Art. 4
In vigore dal 31 lug 1964
Il presidente rappresenta legalmente l'Ente in giudizio nei rapporti con i terzi e, ove occorra, adotta gli atti conservativi per la salvaguardia dei diritti dello Ente stesso; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il vice presidente, il presidente convoca e preside il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-4