Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo II
Art. 9
In vigore dal 13 lug 1972
Almeno centoventi giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica, il consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede a determinare la data delle lezioni, sia per i consiglieri di cui alle lettere a) e b) del precedente , che per i sindaci di cui alla lettera d) del successivo .
Le elezioni devono aver luogo entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione:
L'Istituto provvede, quindi, a pubblicare sul proprio notiziario ufficiale gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Detti elenchi, circoscrizionali per i consiglieri di cui alla lettera a) dell', e nazionali per i consiglieri di cui alla lettera b) dell' e per i sindaci di cui alla lettera d) dell', devono essere altresì affissi, almeno settanta giorni prima della data fissata per le elezioni, e per la durata di quindici giorni, presso gli uffici di corrispondenza dell'istituto.
Gli eventuali ricorsi contro la composizione degli elenchi devono pervenire all'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine per l'affissione obbligatoria. Su di essi decide il Comitato esecutivo entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi.
Gli uffici di corrispondenza provvedono, quindi, ad inviare ad ogni avente diritto al voto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato elettorale, le schede per le votazioni e le relative buste da usarsi nel caso di voto per corrispondenza.
In caso di smarrimento, l'avente diritto può richiedere un duplicato delle schede e del certificato elettorale all'ufficio di corrispondenza della circoscrizione di appartenenza, ovvero direttamente all'Istituto.
Le elezioni dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente avvengono per votazione su elenchi elettorali circoscrizionali. Sono nulli i voti attribuiti a candidati iscritti in elenchi elettorali di circoscrizioni diverse da quelle di appartenenza dei volanti.
La residenza degli interessati, ai fini dell'attribuzione alle relative circoscrizioni elettorali, viene desunta dall'iscrizione agli albi regionali e interregionali prevista dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista.
Le elezioni dei consiglieri di cui alla lettera b) del precedente e dei sindaci di cui alla lettera d) del successivo , avvengono, invece, con votazione sui rispettivi elenchi unici a carattere nazionale.
Per i consiglieri di cui alla lettera b) del precedente , risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, i primi tre candidati della graduatoria elettorale appartenenti a circoscrizioni diverse; per i sindaci, di cui alla lettera d) del successivo risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, rispettivamente sindaci effettivi e sindaci supplenti, i primi quattro candidati della graduatoria elettorale appartenenti a circoscrizioni diverse.
In caso di parità di voti, è prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l'Istituto; in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
Il candidato che risulti contemporaneamente eletto consigliere e sindaco, viene invitato dall'Istituto a comunicare entro un termine di dieci giorni, per quale delle due cariche intenda optare; trascorso inutilmente tale termine, l'opzione si intenderà effettuata per la carica di consigliere. Viene chiamato a ricoprire il posto rimasto vacante, il candidato che, per numero di voti conseguiti, segue immediatamente in graduatoria, salvo inoltre, per il caso dei sindaci, il disposto di cui al terz'ultimo comma del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-9