Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo II

Art. 13

In vigore dal 25 ott 1963
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria, di norma, ogni bimestre; in adunanza straordinaria, quando ne sia fatta richista motivata dal Comitato esecutivo o da almeno un quarto dei consiglieri, ovvero dal Collegio dei sindaci, per le materie di sua competenza. Entro il mese di maggio, il Consiglio approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La lettera di rinvocazione deve essere inviata ai consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Approvazione del nuovo statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola". — Testo vigente | Portale Normativo