Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo II
Art. 14
In vigore dal 25 ott 1963
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono precedente dal presidente, o, nel caso di assenza o di impedimento di questi dal vice presidente dell'Istituto, è sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, è determinante quello di chi presiede l'adunanza.
Per le modifiche delle norme statutarie, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-14