Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo II

Art. 16

In vigore dal 13 lug 1972
Il comitato esecutivo: a) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; b) vigila per l'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto e decide sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse; c) delibera, in genere, le proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione; d) provvede all'amministrazione del personale a norma del regolamento organico; e) decide sui ricorsi delle aziende in materia contributiva, e sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa; f) adotta, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, i provvedimenti inerenti l'assegnazione ai giornalisti di case con patto di futura vendita o riscatto, costruite con il finanziamento dello Stato; g) delibera i criteri per la locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, fissando l'ammontare dei rispettivi canoni secondo le direttive del consiglio di amministrazione; h) autorizza a promuovere azioni giudiziarie e a resistere nelle azioni proposte contro l'Istituto; i) promuove la convocazione, in via straordinaria, del consiglio di amministrazione e ne propone l'ordine del giorno; l) propone al consiglio di amministrazione l'approvazione dei bilanci e delle relazioni illustrative.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-16

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