Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo III

Art. 21

In vigore dal 25 ott 1963
L'istituto attua i propri scopi mediante le seguenti entrate: a) i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti nella misura e con le modalità previste dalle leggi, dai regolamentari e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; b) i redditi matrimoniali; c) i proventi che derivano da provvedimenti della pubblica Amministrazione o di altri enti; d) le obtazioni; e) le donazioni e le altre somme che, a giusto titolo, pervengano all'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-21

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