Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo III
Art. 21
In vigore dal 25 ott 1963
L'istituto attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:
a) i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti nella misura e con le modalità previste dalle leggi, dai regolamentari e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico;
b) i redditi matrimoniali;
c) i proventi che derivano da provvedimenti della pubblica Amministrazione o di altri enti;
d) le obtazioni;
e) le donazioni e le altre somme che, a giusto titolo, pervengano all'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-21