Art. 1
In vigore dal 25 ott 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", approvato con il proprio decreto 1 agosto 1959, n. 731, nonché le successive modificazioni a taluni articoli dello statuto medesimo, approvato col proprio decreto 12 febbraio 1962, n. 571;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1 ottobre 1962, con il quale e stato nominato il commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto suddetto, con i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, quali previsti dagli dello statuto sopracitato;
Viste le deliberazioni n. 33 del 29 dicembre 1962 e n. 104 del 5 luglio 1963, con le quali il commissario predetto ha predisposto un nuovo testo di statuto dello Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", in esecuzione del mandato conferitogli col citato decreto ministeriale di nomina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
È approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", composto di 25 articoli, nel testo annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sassari, addì 24 agosto 1963
SEGNI
LEONE - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 150. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-rd-1