Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo II
Art. 6
In vigore dal 13 lug 1972
Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio del Ministri, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto, che lo sceglie tra i consiglieri di cui alla lettera a) del successivo . Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione e fino alla nomina del nuovo Consiglio.
Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; ne stabilisce l'ordine del giorno, inserendovi le eventuali richieste presentate, per il consiglio, da almeno quattro e, per il comitato, da almeno due consiglieri;
c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione;
d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'istituto sono esercitati dal vice presidente.
Il presidente, sentito Il Consiglio di amministrazione, può delegare la rappresentanza legale, per l'esercizio di particolari attribuzioni inerenti i suo ufficio, al vice presidente o ad un membro del Comitato esecutivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-6