Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo I

Art. 4

In vigore dal 16 lug 1975
Ai fini assistenziali e delle elezioni di cui ai successivi e seguenti, il territorio nazionale è diviso nelle seguenti 13 circoscrizioni territoriali: circoscrizione prima Lazio, Umbria, Abruzzi e Molise); seconda (Lombardia); terza Piemonte e Valle d'Aosta); quarta (Veneto); quinta (Emilia-Romagna, Marche); sesta (Toscana); settima (Liguria);, ottava (Campania, Calabria); nona (Sicilia); decima (Friuli-Venezia Giulia); undicesima (Puglia, Basilicata); dodicesima (Sardegna); tredicesima (Trentino-Alto Adige). Per ciascuna di tali circoscrizioni, l'istituto provvede alla istituzione di un ufficio di corrispondenza, stabilendone la sede e nominandone il fiduciario, in persona di un giornalista iscritto all'istituto. I giornalisti, all'atto dell'iscrizione all'istituto, sono tenuti a trasmettere il certificato anagrafico attestante la loro residenza e, successivamente, debbono certificare le eventuali variazioni della stessa.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-4

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