Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo I

Art. 2

In vigore dal 13 lug 1972
L'Istituto attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti iscritti non a titolo provvisorio, nell'elenco professionisti dell'albo professionale tenuto dall'Ordine dei giornalisti, nonché dei rispettivi familiari a loro carico, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-2

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