Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo I

Art. 3

In vigore dal 13 lug 1972
L'Istituto provvede alle seguenti, prestazioni: a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; b) trattamento in caso di malattia; c) trattamento in caso di tubercolosi; d) trattamento in caso di infortunio; e) trattamento in caso di disoccupazione involontaria; f) trattamento per le lavoratrici madri; g) assegni familiari. L'Istituto, inoltre, nella misura e alle condizioni all'uopo determinate, può provvedere: h) al ricovero in case di riposo per gli anziani e gli invalidi; i) alla concessione di prestiti, sussidi e integrazioni delle prestazioni obbligatorie; l) alla concessione di borse o assegni di studio per i figli e per gli orfani dei giornalisti; m) alla costruzione di alloggi e al finanziamento di costruzioni da cedere in locazione con patto di futura vendita o riscatto, nell'ambito delle norme vigenti; n) alla concessione di mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di case di abitazione; o) alla costituzione di particolari gestioni per forme previdenziali e assistenziali, facoltative.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-3

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Art. 3 Approvazione del nuovo statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola". — Testo vigente | Portale Normativo