Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo I
Art. 3
3 / 25In vigore dal 13 lug 1972
L'Istituto provvede alle seguenti, prestazioni:
a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti;
b) trattamento in caso di malattia;
c) trattamento in caso di tubercolosi;
d) trattamento in caso di infortunio;
e) trattamento in caso di disoccupazione involontaria;
f) trattamento per le lavoratrici madri;
g) assegni familiari.
L'Istituto, inoltre, nella misura e alle condizioni all'uopo determinate, può provvedere:
h) al ricovero in case di riposo per gli anziani e gli invalidi;
i) alla concessione di prestiti, sussidi e integrazioni delle prestazioni obbligatorie;
l) alla concessione di borse o assegni di studio per i figli e per gli orfani dei giornalisti;
m) alla costruzione di alloggi e al finanziamento di costruzioni da cedere in locazione con patto di futura vendita o riscatto, nell'ambito delle norme vigenti;
n) alla concessione di mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di case di abitazione;
o) alla costituzione di particolari gestioni per forme previdenziali e assistenziali, facoltative.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-3