Art. 6
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo II

Art. 6

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In vigore dal 13 lug 1972
Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio del Ministri, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto, che lo sceglie tra i consiglieri di cui alla lettera a) del successivo . Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione e fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; ne stabilisce l'ordine del giorno, inserendovi le eventuali richieste presentate, per il consiglio, da almeno quattro e, per il comitato, da almeno due consiglieri; c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione; d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto. In caso di assenza o di impedimento del presidente, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'istituto sono esercitati dal vice presidente. Il presidente, sentito Il Consiglio di amministrazione, può delegare la rappresentanza legale, per l'esercizio di particolari attribuzioni inerenti i suo ufficio, al vice presidente o ad un membro del Comitato esecutivo.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-6