Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo III
Art. 23
In vigore dal 25 ott 1963
L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è compilato il bilancio consuntivo, unitario per tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali gestiti dall'Istituto, che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo e sentito il Collegio dei sindaci, entro il mese di maggio successivo allo esercizio cui si riferisce.
Il bilancio, corredato degli atti dei predetti organi e delle relazioni tecniche e illustrative, deve essere trasmesso, entro un mese dalla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-23