Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo III
Art. 25
In vigore dal 25 ott 1963
Almeno ogni cinque anni è compilato un bilancio tecnico attuariale per accertare la situazione tecnico-finanziaria dello Istituto, con particolare riguardo per quella del trattamento di invalidità, vecchiaia e superstiti.
Copia del bilancio tecnico e della relazione illustrativa devono essere rimessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-25