Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo II

Art. 12

In vigore dal 13 lug 1972
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto. La sua prima adunanza è presieduta dal consigliere che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l'Istituto e, in caso di parità, che sia più anziano di età. In tale adunanza, il consiglio designa il presidente ed elegge il vice presidente, nell'ambito dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente ; elegge, inoltre, i membri elettivi del comitato esecutivo, a norma del successivo , lettere c), d) ed e). I regolamenti di cui alla lettera b) sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri. La regola organico del personale è sottoposto alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Consiglio di amministrazione può nominare Commissioni, costituite da consiglieri dell'istituto e da esperti, con funzioni consultive e di studio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo